La Corte ha rigettato il ricorso di due infermieri imputati di avere cagionato, in cooperazione tra loro, la morte di un paziente.

Con la sentenza n. 21449 del 25/05/2022 la Corte di Cassazione penale, Sezione IV, ha stabilito che risponde di omicidio colposo l’infermiere che ometta di prendere in carico un paziente deceduto in seguito a un intervento chirurgico, non monitorandone le funzioni vitali.

La pronuncia riguarda un ricorso – rigettato – contro la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo pronunciata a carico di due infermieri imputati di avere cagionato, in cooperazione tra loro, la morte di un paziente, omettendo appunto di prenderlo in carico dopo un intervento chirurgico. Un’inerzia consistente, in particolare, nel mancato monitoraggio delle funzioni vitali, trascurando i segni di un edema polmonare acuto che poi aveva provocato il decesso.

Secondo i giudici, l’infermiere assume una posizione di garanzia nei confronti del paziente. Nel caso specifico, rientrava tra le competenze degli imputati controllare il decorso della convalescenza, così da consentire un tempestivo intervento del medico in caso di dubbio. Proprio in forza delle sue competenze professionali, dettagliatamente indicate nell’articolo 6 del DPR 14 marzo 1974 n. 225, è infatti evidente il compito cautelare che l’infermiere deve svolgere nella salvaguardia della salute del paziente.

Redazione Nurse Times

“L’infermiere che non monitora le funzioni vitali del paziente (deceduto) dopo un intervento risponde di omicidio colposo”: la sentenza della Cassazione
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